liberalizzazione? Ma che dite questo è il perfetto contrario !!!!
Ricordiamo di seguito i principali punti toccati dalla Legge n. 148/2011 in riguardo alla liberalizzazione delle professioni:
•la formazione continua – previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
•il tirocinio professionale – il tirocinio dovrà essere effettuato sulla base di criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
•il compenso professionale – il professionista dovrà pattuire per iscritto il proprio compenso, prendendo come riferimento le tariffe professionali e dovrà informare il cliente circa il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
•l’assicurazione professionale – il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
•la pubblicità informativa – i professionisti possono liberamente effettuare con ogni mezzo (carta, internet) pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie
Ecco cosa ne penso:
1)la formazione continua è un’imposizione pericolosa e dannosa. Con essa si COSTRINGONO i professionisti a partecipare a corsi di formazione con i relativi COSTI imposti dagli ordini. Nei fatti sulla questione si farà, come al solito, un business a vantaggio di pochi. Chi avrà la possibilità di parteciparvi , bene, chi non l’avrà viene sottoposto a sanzioni disciplinari (cancellato). Quindi si tratta di una restrizione non di una liberalizzazione.
2)Tirocinio a pagamento. Per accellerare l’accesso dovrà essere di massimo tre anni (!) Prima era di due !!!!! Per accellerare l’accesso alle professioni un anno in più di tirocinio!! Ma sono folli??!! Inoltre, da ora in poi non vedo per quale motivo uno debba prendersi un tirocinante e non affidarsi ai servizi forniti da altri professionisti. Lo devi imparare ed anche pagare. Quindi meglio non assumere tirocinanti. Altra restrizione all’accesso alle professioni.
3)Compenso professionale e pubblicità informativa già introdotti con la cd legge Bersani, non vedo sostanziali variazioni. Nei fatti, viene eliminata la possibilità alle amministrazioni pubbliche di avvalersi delle prestazioni con tariffe liberalizzate…. ASSURDO.
4)L’assicurazione obbligatoria , è stata già introdotta nelle previsioni deontologiche di alcuni ordini professionali. Non è sbagliato. Tuttavia è un’altra restrizione, perchè si tratta di un costo in più da affrontare, a danno dei neo iscritti che non hanno incarichi professionali.
Certo che gli ordini sono contenti di questa legge perchè si tratta di un’insieme di norme che restringono l’accesso alle professioni. La legge si sarebbe potuta chiamare ” Restrizioni all’accesso alle professioni” , Sarebbe stato molto più logico e coerente alla realtà. Non prendiamoci in giro.
Parola di libero professionista, che però non è ipocrita.
Claudio De Pasquale.